Onorevoli Colleghi! - La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ha stabilito che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) svolga un'attività di intermediazione nella gestione dei diritti relativi alle opere dell'ingegno.
Tra le numerose attività della SIAE vi è anche quella di riscuotere, per conto dello Stato, alcuni diritti erariali, tra i quali quelli relativi a manifestazioni pubbliche senza alcuna distinzione su chi indìce tali iniziative e su quali siano le motivazioni delle stesse.
La presente proposta di legge vuole affrontare un tema, già d'altra parte messo in evidenza da alcune proposte di legge delle precedenti legislature, che è quello delle manifestazioni svolte dagli enti per la promozione del turismo, tra le quali si segnala in particolare l'attività svolta dalle associazioni pro loco.
Come è a tutti noto queste associazioni svolgono un lavoro prezioso in ambito locale e territoriale e rappresentano, da un punto di vista economico e culturale, uno strumento indispensabile per le comunità e per lo sviluppo delle stesse.
La prima associazione pro loco, quella di Pieve Tesino (Trento), nacque nel lontano 1881 e da allora le stesse hanno svolto un ruolo insostituibile nell'ambito della valorizzazione e della promozione delle ricchezze storiche e naturali delle varie località, dando un incremento fondamentale al turismo locale e alla conoscenza di località spesso ignorate e sconosciute.
Le associazioni pro loco, oltre 6.000 in tutto il territorio, con oltre 600.000 soci, sono una realtà insostituibile e preziosa e, proprio per le attività che svolgono, andrebbero